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Novità mutui bancari
dal sito di Banca di Italia - http://www.bancaditalia.it/servizi_pubbl/conoscere/mutuo/novita
Novità sui mutui bancari Recenti provvedimenti
legislativi (Decreto “Bersani” n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007)
hanno introdotto significative novità in materia di contratto di mutuo. In linea
generale, gli interventi impostano su nuove basi il rapporto tra banca e
cliente, conferendo a quest’ultimo una serie di benefici e opportunità. L’ambito
di applicazione delle norme è stato esteso ai mutui erogati da intermediari
diversi dalle banche.
ESTINZIONE ANTICIPATA Il cliente può rimborsare il
finanziamento ricevuto prima della scadenza contrattuale, in misura sia totale
che parziale (estinzione anticipata). Per i contratti di mutuo stipulati a
decorrere dal 2 febbraio 2007, l’estinzione anticipata non è più condizionata
all’applicazione di penali, ossia al pagamento di una somma di denaro aggiuntiva
rispetto al capitale che si intende restituire. Inoltre, esiste il divieto di
inserire nel contratto di mutuo clausole che pongono a carico del debitore una
qualsiasi prestazione a favore della banca, e, qualora previste, tali clausole
devono sempre considerarsi nulle. Per i mutui sottoscritti prima del 2
febbraio 2007, e quindi in essere a tale data, le penali di estinzione già
previste contrattualmente sono ridotte; la misura della riduzione è stabilita da
un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni dei
consumatori, siglato il 2 maggio 2007. L’accordo ha individuato le misure
massime della commissione di estinzione, in termini percentuali del capitale
ancora da restituire, che le banche possono richiedere ai clienti sulla base
delle caratteristiche del mutuo (a tasso fisso/ variabile/misto), in relazione
alla data di stipula del contratto di mutuo e al periodo residuo di ammortamento
del mutuo. In particolare l’ABI e le associazioni dei consumatori hanno
concordato le penali di estinzione, per tutti i contratti di mutuo a tasso
variabile e per quelli a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio
2001, nella misura di: nessuna penale negli ultimi due anni di ammortamento del
mutuo; 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;
0,50 punti percentuali nei restanti casi. Per i contratti di mutuo a tasso
fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 le penali sono fissate in
1,90 punti percentuali nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo;
1,50 punti percentuali nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo;
0,20 punti percentuali nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del
mutuo; nessuna penale negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.
L’accordo contiene anche l’introduzione di una clausola di salvaguardia per
quei mutui che già prevedono commissioni di estinzione di importo pari o
inferiori a quelle stabilite dall’accordo stesso, introducendo in questo caso
ulteriori riduzioni. Il cliente che estingue un mutuo già in essere al 2
febbraio 2007 ha il diritto di chiedere l’applicazione del citate riduzioni.
CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA La cancellazione dell’ipoteca
prestata dal debitore a garanzia del pagamento del mutuo è stata resa più
semplice, riducendo i tempi di realizzazione. Prima dell’intervento
legislativo, per far venir meno la garanzia occorreva seguire una procedura
articolata sostanzialmente in tre fasi: estinzione anticipata del finanziamento
in misura integrale; stipula di un atto notarile con il quale la banca
incaricava il notaio di procedere alla cancellazione; esecuzione effettiva della
cancellazione da parte dell’Agenzia del Territorio. Lo snellimento introdotto
consiste nel rendere la cancellazione della garanzia una conseguenza automatica
dell’avvenuta estinzione del mutuo. In particolare, la banca è tenuta a
rilasciare al cliente una quietanza attestante la data di estinzione del mutuo e
a trasmettere entro trenta giorni al conservatore, cioè l’ufficio pubblico dei
registri immobiliari, la relativa comunicazione senza applicare alcun onere. Il
conservatore, una volta ricevuta la comunicazione e decorso il termine di trenta
giorni dal rilascio della citata quietanza, procede d’ufficio alla cancellazione
dell’ipoteca.
SURROGAZIONE DEL CREDITORE INIZIALE In generale, con la
surrogazione si consente al debitore di sostituire il creditore iniziale (ad
esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest’ultimo, previo il
pagamento del debito (art. 1202 del codice civile). Con riferimento ai mutui
bancari, la surrogazione realizza la cosiddetta portabilità del mutuo, ossia
permette al debitore di sostituire la banca che ha erogato inizialmente il mutuo
con una nuova banca, che ad esempio propone condizioni migliori, mantenendo viva
l’ipoteca originariamente costituita. Nel caso in cui si decida di trasferire il
mutuo ad altro intermediario non è quindi più necessaria la cancellazione della
vecchia garanzia e l’attivazione di una nuova, con riduzione di formalità e
soprattutto di costi notarili. La banca che subentra provvederà a pagare il
debito che residua e si sostituirà a quella precedente. Il debitore rimborserà
il mutuo alle nuove condizioni concordate. Le recenti disposizioni normative
rendono il ricorso a tale facoltà più agevole. E’ infatti prevista la nullità
delle clausole contrattuali che ne impediscono ovvero ne rendono oneroso
l’esercizio per il cliente.
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Trasparenza |
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Si rimanda agli specifici Fogli Informativi di trasparenza, a disposizione della Clientela presso tutte le dipendenze della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., per ogni ulteriore informazione relativa alle condizioni applicate a specifiche tipologie di mutuo a privati.
In ogni caso, ai sensi del D.L. 31/1/2007 n. 7 (convertito in legge, con modifiche, dall’art. 1 Legge n. 40 del 2/4/2007):
- estinzione anticipata - nessun compenso né altra prestazione a favore della Banca saranno dovuti dalla Parte mutuataria per estinzione anticipata nell’ipotesi in cui il contratto sia finalizzato all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento di attività economica o professionale della parte Mutuataria ove la stessa sia una persona fisica.
- surrogazione/portabilità - i finanziamenti erogati per surrogazione sono concessi senza oneri per la parte mutuataria; in caso di finanziamento con garanzia ipotecaria sono a carico della Banca le spese notarili per la stipula del contratto di mutuo e per la perizia relativa all’immobile.
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